In materia di obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce una disciplina differenziata sulla base dell’età anagrafica del lavoratore.
A far data dal 15 febbraio 2022 e sino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022, viene esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età .
Infatti ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, l’ultracinquantenne dovrĂ possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni su Green Pass e Green Pass rafforzato nei rispettivi luoghi di lavoro secondo quanto prescritto dal vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni della presente normativa sul Green Pass.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione delle successive dosi di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La presente disciplina si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivitĂ lavorativa o di formazione, anche in qualitĂ di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche della certificazione verde COVID-19, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia dei propri green pass. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validitĂ , sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
L’obbligo vaccinale non sussiste invece in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o Green Pass rafforzato o che risultino privi degli stessi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni. Per tutto il periodo della sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Ufficio Sas Fiom-Cgil nazionaleÂ
Roma, 10 gennaio 2022

