HomeCronaca sindacaleSas. Obbligo Green pass nel settore privato

Sas. Obbligo Green pass nel settore privato

In materia di obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce una disciplina differenziata sulla base dell’età anagrafica del lavoratore.

A far data dal 15 febbraio 2022 e sino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022, viene esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età.

Infatti ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, l’ultracinquantenne dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni su Green Pass e Green Pass rafforzato nei rispettivi luoghi di lavoro secondo quanto prescritto dal vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni della presente normativa sul Green Pass.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione delle successive dosi di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

La presente disciplina si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche della certificazione verde COVID-19, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia dei propri green pass. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

L’obbligo vaccinale non sussiste invece in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o Green Pass rafforzato o che risultino privi degli stessi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni. Per tutto il periodo della sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Ufficio Sas Fiom-Cgil nazionale 

Roma, 10 gennaio 2022

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Fonte: fiom-cgil.it

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