Novità dal Ministero del Lavoro a proposito dei percettori di Reddito di cittadinanza che senza Green pass dovessero presentarsi nei luoghi di “lavoro” per lo svolgono sento dei cosiddetti PUC, Progetti Utili alla collettività.
Si sa che per gli ultra cinquantenni, dal 15 febbraio 2022 è entrata in vigore la norma che obbliga chiunque ad esibire il Green pass per entrare in un luogo di lavoro e ciò vale anche per chi, come i beneficiari di Rdc, devono svolgere le attività utilità collettiva. Si pensi a chi è stato impegnato in musei, archivi, strutture sanitarie, biblioteche, ecc.
A ricordarlo è anche una nota del Ministero del Lavoro uscita il 7 marzo scorso in cui si precisa che l’obbligo di certificazione verde, in vigore “fino 15 giugno 2022”, qualora non rispettata “si configurerà quale mancata partecipazione al PUC”, e “sarà considerato assenza ingiustificata come da nota 8526 del 29 ottobre 2021” vale a dire fino alla presentazione della predetta certificazione.
Nel frattempo cosa succede al percettore? E’ chiaro che la sua “assenza ingiustificata reiterata” deve essere trattata “ai sensi del DM 22 ottobre 2019” il quale prevede che le assenze non giustificate per complessive 24 ore equivalgono a “mancata adesione al progetto” e pertanto sanzionabili per la “decadenza del beneficio”.
Su questo però è intervenuto la note del Ministero, data 7 marzo 2022, che ha offerto ai beneficiari una opzione per non perdere il sussidio. Come? Semplice, anziché lasciarsi sanzionare con la decadenza del beneficio, è possibile fare rinuncia.
In questo caso dovrà essere il singolo percettore “no Green pass” a manifestare la volontà di rinunciare al sussidio. In questo caso, come evidenzia il Ministero, il beneficiario potrà “evitare la decadenza” e potrà “ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge”.
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