La festività di Pasqua, che quest’anno si è festeggiata il 17 aprile 2022, si sa, cade sempre di domenica. E proprio per questo non viene retribuita con un particolare trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti. Nel senso che nella quasi totalità dei casi non vi è alcun elemento economico specifico per questa giornata.
Di certo vi è che tutti i CCNL prevedono che il lavoro prestato durante la festività pasquale – al pari delle altre festività religiose e laiche – è retribuita con una maggiorazione sulla normale retribuzione.
Vi sono alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro che però prevedono delle regole specifiche per questa festività.
CCNL Gomma plastica Industria
In occasione della Festività di Pasqua al lavoratore spetta in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo corrispondente a 1/25 della retribuzione mensile, secondo le regole previste dallo stesso CCNL.
CCNL Alimentari Industria
In occasione del giorno di Pasqua per le aziende del settore olio e margarina è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie.
CCNL Servizi postali in appalto
La festività di Pasqua è considerata festività infrasettimanale. Nel caso in cui le festività cadano in giornata di riposo settimanale al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile. Ai lavoratori che nelle festività prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per lavoro festivo.
CCNL Recapito telegrammi ed espressi
La regolamentazione delle festività di Pasqua è similare a quella del CCNL Servizi Postali in appalto, pertanto ai lavoratori spetterà un importo pari alle quote giornaliere degli elementi mensili della retribuzione.
CCNL Sacristi
In occasione della Pasqua viene corrisposta un elemento economico di 50 euro, che produce effetti esclusivamente sul trattamento di fine rapporto.
CCNL Servizi di pulizia – aziende artigiane
Se la giornata di riposo settimanale cade in una delle ricorrenze festive, tra cui vi è la Pasqua, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alla quota giornaliera degli elementi della retribuzione globale mensile.
CCNL Agenzie marittime e aeree
Per le festività cadenti di domenica – tra cui anche la Pasqua – è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base a un ventiduesimo di quella mensile.
Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni quindi saranno compensate come straordinario festivo.
CCNL Pompe funebri – aziende private
Per le festività che cadano di domenica al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di festività col giorno di riposo compensativo o altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative.
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