Avanti con la proroga dei contratti di supplenza ATA anche dopo il 30 giugno 2022. Dopo le prime indicazioni regionali, la conferma ufficiale e valevole per l’intero territorio arriva dal Ministero dell’Istruzione che, sul punto, richiama le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n.8556, reiterata negli anni successivi.
Le proroghe per le supplenze del corrente anno scolastico devono, si legge, innanzitutto essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità solo a condizione che non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto coinvolgendo il normale organico, cioè il personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
L’Istituto scolastico che intende avanzare richiesta di proroga deve inviare un’istanza motivata agli Uffici scolastici regionali (USR) per la ottenere l’autorizzazione.
Le ragioni ammissibili dal Ministero sono quelle che fanno riferimento ad attività connesse:
- allo svolgimento degli esami di stato,
- al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado,
- in caso di situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
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