Cassa integrazione per il Caldo torrido, esiste? Certo che sì, esiste da anni, ma le aziende non la utilizzano perchè temono di vederla respinta da Inps e perdere così i soldi e, allo stesso tempo, giornate di lavoro.
Ma con il chiarimento congiunto con Inail, uscito ieri, da ora in poi le cose cambieranno. Vediamo come funziona.
Cassa Integrazione Caldo: quando si può chiedere
Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della cassa integrazione quando il termometro supera i 35° centigradi. E’ questa la novità intervenuta dall’Istituto diretto da Pasquale Tridico, perchè, anche a seguito di fatti di cronaca, si è ritenuto di dover porre in relazione i fenomeni climatici estremi con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. E fino ad oggi csa facevano le aziende che non potevano far lavorare i dipendenti per l’eccessivo caldo? Semplice anticipavano il turno di lavoro alle prime ore del mattino.
Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
In una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico (per visualizzarla CLICCA QUI).
Cassa Integrazione Caldo: come si richiede?
Per avere l’intervento della Cassa integrazione erogata dall’Inps per le ore di sospensione è necessario utilizzare la causale “eventi meteo”, che quindi invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Cassa Integrazione Caldo: quanti gradi? quale temperatura?
Per quale temperatura si può chiedere l’intervento della Cassa integrazione? Con la circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 si è precisato che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
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