Bonus Turismo IMU 2022/2023, domande al via dal 28 settembre

Soldi

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo (Dl n. 21/2022).

Lo ha fatto attraverso un provvedimento firmato lo scorso venerdì 16 settembre, in cui si danno indicazioni riguardo tale contributo, il credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili nei quali è gestita l’attività turistica.

Vediamo a chi spetta, con quali requisiti e come ottenerlo seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus Turismo IMU 2022/2023: a chi spetta?

I destinatari del credito di imposta per il turismo sono:

  • le imprese turistico-ricettive;
  • gli agriturismi;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali;
  • i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Bonus Turismo IMU 2022/2023: requisiti

Per fruire del credito d’imposta occorre rispettare determinati requisiti, ossia:

  • i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
  • i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Bonus Turismo IMU 2022/2023: in che consiste?

Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Bonus Turismo IMU 2022/2023: come fare domanda?

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato da suddetto provvedimento mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato. Per farlo c’è tempo dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, sarà rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.

Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.