L’Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo (Dl n. 21/2022).
Lo ha fatto attraverso un provvedimento firmato lo scorso venerdì 16 settembre, in cui si danno indicazioni riguardo tale contributo, il credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili nei quali è gestita l’attività turistica.
Vediamo a chi spetta, con quali requisiti e come ottenerlo seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus Turismo IMU 2022/2023: a chi spetta?
I destinatari del credito di imposta per il turismo sono:
- le imprese turistico-ricettive;
- gli agriturismi;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali;
- i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.
Bonus Turismo IMU 2022/2023: requisiti
Per fruire del credito d’imposta occorre rispettare determinati requisiti, ossia:
- i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
- i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.
Bonus Turismo IMU 2022/2023: in che consiste?
Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.
Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.
Bonus Turismo IMU 2022/2023: come fare domanda?
Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.
L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato da suddetto provvedimento mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato. Per farlo c’è tempo dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio.
Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, sarà rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.
Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.