Capodanno (1° gennaio) e l’Epifania (6 gennaio) sono le due Festività del mese di gennaio. Nel 2023 il Capodanno è caduto di domenica, l’Epifania di venerdì. Vediamo qual è il trattamento economico specifico per queste giornate.
Capodanno Epifania 2023 godute: in busta paga
Quando non c’è prestazione lavorativa da parte del lavoratore, e quindi le 2 festività sono godute, il datore deve corrispondere ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (es. operai dell’artigianato o i lavoratori in somministrazione) un trattamento economico per le festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e gli altri casi in cui i lavoratori sono retribuiti in misura fissa mensile ( e nel caso di festività non coincidente con la domenica) nessun trattamento aggiuntivo è dovuto. Ciò in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.
Per il Capodanno che è caduto di domenica è prevista dalla maggiora parte dei CCNL la corresponsione ai dipendenti del trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica.
In altri termini per questa giornata spetta ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello applicata in azienda. Di fatto una giornata in più di retribuzione.
Capodanno Epifania 2023 lavorati: in busta paga
Quando le 2 festività sono lavorate al dipendente deve essere riconosciuto, oltre alla retribuzione vista in precedenza, anche quella relativa alle ore in cui ha prestato servizio, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Epifania 2023: per chi è in cassa integrazione
Per la festività dell’Epifania che cade in un giorno infrasettimanale e in quel periodo il lavoratore è in Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa (fondi Inps, Fsba, Formatemp, ecc.) ma rimane a carico dell’azienda.
Ciò riguarda i lavoratori che si trovano in una di queste situazioni:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Il compenso previsto per i giorni di festività sono invece a carico della Cassa per i lavoratori che si trovano in una di queste situazioni:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.