Nel 2023 un datore di lavoro che vorrà assumere uno straniero dovrà prima assicurarsi che non ci sia alcun lavoratore italiano disponibile a ricoprire lo stesso ruolo.
È la novità più importante introdotta dal decreto flussi 2022, il DPCM del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, ma non è l’unica. Vediamo nel dettaglio.
Decreto flussi 2023: 3 novità
Una prima differenza riguarda i settori per i quali è possibile reperire manodopera straniera. A quelli già previsti l’anno scorso (turistico-alberghiero, autotrasporto per conto terzi, edilizia) si aggiungono la meccanica, le telecomunicazioni, l’alimentare e la cantieristica navale.
Inoltre, aumenta del 18,6% anche il numero di cittadini extra comunitari che potrà venire a lavorare in Italia: da 69.700 del 2021 si passa a 82.705 stabiliti dal decreto.
Tuttavia, ed ecco qui la terza novità anticipata sopra, per ricorrere a manodopera straniera il datore dovrà prima aver la certezza che non ci sia nessun disoccupato presente sul territorio pronto a ricoprire quel ruolo. Un vero e proprio “prima gli italiani”. Vediamo come funziona.
Lavoratori stranieri, cosa cambia con il decreto flussi 2023?
Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tale verifica riguarda solo i lavoratori subordinati (non è necessaria per gli stagionali) e va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego: un modulo editabile in cui verranno specificate la qualifica, le mansioni, i requisiti, luogo e orario di lavoro, la tipologia di contratto e la retribuzione.
L’indisponibilità di lavoratori va autocertificata e sarà concesso l’ingresso del lavoratore straniero se:
- il Centro per l’Impiego non risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non viene ritenuto idoneo al lavoro dallo stesso datore;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.