INPS, aumenta le pensioni da marzo 2023. L’ufficialità arriva con la circolare numero 20 del 10 febbraio 2023, che contiene le istruzioni per i titolari di assegno pari o superiori a 2.101,52€.
La novità non riguarda i pensionati che godono di importi fino a 4 volte il trattamento minimo. Questi hanno già ricevuto gli adeguamenti all’inflazione dal 1° gennaio 2023 del 7,3%, così come previsto dal decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ma vediamo i dettagli di quanto atteso per marzo.
Pensioni marzo 2023, quale aumento?
La circolare contiene una tabella di sintesi con l’indice di perequazione da attribuire per ogni scaglione di importo. Gli aumenti avverranno per scaglioni complessivi di importo e non per fasce progressive).
La tabella è completa, indica anche l’indice di perequazione attribuito alle pensioni fino a 4 volte il minimo (2.101,52 euro) riconosciuto già nel mese di gennaio. A questi titolari è stato riconosciuto un adeguamento al costo della vita pari al 100% dell’indice di inflazione. Al di sopra di tale soglia l’indice di perequazione si riduce gradualmente:
Inps ricorda che le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
“Il pagamento nell’importo rivalutato – si legge nel documento firmato dal DG Inps Vincenzo Caridi – sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023″.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione,
vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti prestazioni:
– prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM);
– prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;
– prestazioni di accompagnamento a pensione;
– pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e iaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.