HomeEvidenzaDocenti e ATA, part-time 2023: domanda in scadenza

Docenti e ATA, part-time 2023: domanda in scadenza

Docenti e ATA, è in scadenza la domanda per la richiesta del part-time per chi non ha effettuato la scelta al momento dell’assunzione. C’è tempo fino al 15 marzo 2023 per presentare l’istanza.

Si tratta di una scadenza annuale, fissata dall’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/02/1998.

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

La durata del contratto a tempo part-time è di due anni scolastici, con decorrenza dal 1° di settembre.

Decorsi i due anni non è necessaria nessuna richiesta di proroga volta alla prosecuzione del lavoro part-time. Una comunicazione è invece necessaria in caso di rientro a tempo pieno.

Part-time 2023: articolazione Docenti

Per il personale educativo il rapporto di lavoro a tempo part-time, dovrà essere articolato almeno in 3 giorni lavorativi settimana e almeno 2 giorni lavorativi a settimana quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori.

L’articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell’anno è autorizzata in relazione alla progettazione educativa.

Part-time 2023: articolazione Ata

Per il personale ATA, il part time si attua secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della durata della prestazione in tutti i giorni lavorativi, oppure secondo articolazioni che prevedono la prestazione lavorativa continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.

L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione.

Part-time Scuola 2023: quale stipendio?

Lo stipendio per i Docenti part-time, è disciplinato dall’art. 39 del CCNL Scuola, e prevede che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionato in base alla prestazione lavorativa.

Per gli ATA part-time lo stipendio è disciplinato dall’art. 58 del CCNL Scuola ed è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Docenti e ATA part-time 2023: limiti

Nella richiedere il part-time bisogna tenere conto dell’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio, recante disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

  • Nelle classi di scuola di infanzia e primaria dove l’insegnamento è svolto da un unico docente non è consentito l’impiego del personale part-time.
  • I docenti di sostegno part time, non possono essere utilizzati su posti che comportano interventi di sostegno su singoli alunni che hanno una durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
  • Nella scuola secondaria di secondo grado, deve essere garantita l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
  • I Docenti possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica.
  • Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
  • Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica.
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