Le domande di mobilità come previste dall’Ordinanza n.36, riguardano il personale docente, educativo e ATA, per il periodo 2023-24 e per i docenti le domande vanno presentate dal 6 al 21 marzo 2023.
Le tabelle di valutazione, relative ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, prevedono l’attribuzione di un bonus di 10 punti, vediamo nel dettaglio.
Docenti: Punteggi e Tabelle
I docenti che sono interessati alla mobilità, partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono, e punteggi che sono dovuti dall’anzianità di servizio, dall’esigenze familiari e dai titoli acquisiti.
I punteggi come da tabelle allegate da CCNI 2022/2025, sono attribuiti:
- per i trasferimenti, in base alla Tabella A:TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO;
- per i passaggi, in base alla Tabella B:TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.
Docenti, Bonus +10 punti a chi spetta?
Come previsto dal punto D) della sezione A1 della tabella A e il punto D) della sezione B1 della tabella B prevedono che:
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) | Punti 10 |
Questo significa che il bonus di 10 punti è assegnato sia per i trasferimenti che per i passaggi.
Bonus +10 punti a chi spetta?
Il Bonus di 10 punti, spetta a questi docenti:
- a coloro che non hanno presentato per un triennio, nessuna domanda di trasferimento o passaggio provinciale, a partire dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008;
- docenti che hanno presentato la domanda di trasferimento o passaggio provinciale, a condizione che la stessa sia stata poi revocata entro i termini previsti;
In entrambi casi è necessario che nel suddetto periodo, i docenti abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo più i successivi tre.
Il punteggio aggiuntivo spetta anche a coloro che, nel predetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- la domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati come soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico della stessa istituzione scolastica di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità negli otto anni di fruizione del diritto alla precedenza, di cui ai punti II e IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI.
Bonus +10 punti quando si possono perdere?
Una volta che i 10 punti aggiuntivi si sono acquisiti, gli stessi, si possono perdere se a seguito della presentazione della domanda volontaria di mobilità in ambito provinciale, si ottiene il passaggio, trasferimento o l’assegnazione provvisoria.
Quindi non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo, il solo fatto di aver presentato la domanda.
Docenti soprannumerari trasferiti, perdono il Bonus +10 punti?
I Docenti soprannumerari che sono stati trasferiti d’ufficio senza aver prodotto alcuna domanda, o trasferiti a domanda condizionata, e ottengono nel corso del periodo di fruizione della precedenza il rientro nella scuola o nel comune di cui era precedentemente titolare, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria, non perdono il punteggio aggiuntivo acquisito.
Inoltre, non perdono il bonus anche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di fruizione della precedenza non chiedono il rientro nella scuola di cui erano precedentemente titolari.
Bonus +10 punti, la documentazione
Il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo deve essere attestato con una dichiarazione personale, dove bisogna dichiarare:
- “di non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio di profilo nell’ambito della provincia di titolarità per un triennio continuativo, successivo all’anno scolastico precedentemente indicato e compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e l’A.S 2007/2008, ovvero di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità” ;
oppure
- “di aver presentato, successivamente all’anno scolastico precedentemente indicato, nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art.40, comma 1 del CCNI sulla mobilità”
Dichiarare inoltre
- “di non aver ottenuto, successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria”
Per scaricare la dichiarazione personale clicca qui
Bonus, +10 punti quante volte si può richiedere?
Il punteggio aggiuntivo non è altro che un bonus inteso come tantum, e quindi coloro che ne hanno già usufruito non possono richiederlo nuovamente, pur possedendone i requisiti.