Il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto alla NASpI anche se ha presentato dimissioni volontarie.
Lo stabiliscono le modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre, anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
A fornire indicazioni amministrative in tal merito è la circolare INPS n. 32 del 20 marzo.
NASpI ai padri lavoratori, quando spetta?
Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).
Ma su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità” e in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre:
- sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio;
- sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
Pertanto, suddetta circolare stabilisce che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla circolare.