Colf e Badanti 2023, in questo articolo vi spieghiamo qual’è l’orario di lavoro massimo settimanale, giornaliero, gli straordinari e la maggiorazione economica prevista.
Lo spieghiamo tenendo conto della normativa di riferimento: il CCNL in vigore dal 1° ottobre 2020.
Colf e Badanti 2023: quante sono le ore settimanali massime di lavoro?
L’orario di Lavoro per i Colf e Badanti è disciplinato dall’art.14 del CCNL, esso prevede che la durata normale è quella concordata fra le parti, vale a dire quella pattuita tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Ma l’accordo tra le parti trova comunque un limite nella durata, il CCNL prevede che l’orario di lavoro non può superare:
- per i lavoratori conviventi le 10 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 54 ore settimanali;
- per i lavoratori non conviventi, le 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Colf e badanti 2023: eccezione per i lavoratori studenti
La normativa prevede una particolarità per i lavoratori conviventi che hanno un livello di inquadramento C, B e B super, e anche per gli studenti con età compresa fra i 16 e i 40 anni che frequentano un corso di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da un Ente pubblico.
Queste quattro categorie di lavoratori possono essere assunti in regime di convivenza anche con un orario fino a 30 ore settimanali; l’orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive e non più di tre giorni a settimana, nel rispetto delle 30 ore.
La collocazione dell’orario è fissata dal datore di lavoro per i lavoratori conviventi, mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
Colf e Badanti 2023: riposo giornaliero
ll lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e se l’orario non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ha diritto anche ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere .
Durante il riposo il lavoratore potrà uscire. È consentito il recupero consensuale per non più di 2 ore giornaliere.
Colf e Badanti 2023: lavoro straordinario e maggiorazione
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste al lavoratore con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
L’art 15 CCNL stabilisce che al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria oltre l’orario che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata, ma non deve pregiudicare il diritto al riposo.
Le ore lavorate in più sono compensate con una retribuzione globale di fatto oraria maggiorata:
- 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- 60% se lo straordinario ricade in una delle festività riconosciute dalla Legge, come ad esempio la domenica di Pasqua, 25 dicembre,2 giugno…o nella giornata di domenica o nella giornata solenne prevista dalla religione del lavoratore .
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, che eccedono le 40 ore settimanali e fino alle 44 ore, eseguite tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con una retribuzione maggiorata del 10%.
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