HomeEvidenzaDisoccupazione agricola 2023, anche coi Requisiti Non spetta in questo caso

Disoccupazione agricola 2023, anche coi Requisiti Non spetta in questo caso

Disoccupazione agricola 2023, spetta solo ai braccianti dipendenti o anche a quelli autonomi titolari di partita IVA?

Lo svolgimento di un’attivitĂ  autonoma con partita IVA di per sĂ© non implica l’esclusione dal beneficio. Certamente, però, occorre rispettare determinate condizioni affinchĂ© si possa accedere alla disoccupazione agricola concessa da INPS. Vediamole.

Disoccupazione agricola braccianti con partita IVA, spetta?

In determinate condizioni può succedere che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attivitĂ  di dipendente, svolga anche un’attivitĂ  lavorativa autonoma con relativa partita IVA aperta.

In queste circostanze l’INPS è tenuto a verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione, tra cui l’iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022 o, in alternativa, avere un contratto a tempo indeterminato per parte del 2022 (in caso di domanda nel 2023).

Tuttavia, secondo l’art. 2 comma 1 del D.P.R. 1049/1970, ‹‹i lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attivitĂ  agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all’indennitĂ  di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli››. Pertanto, l’iscrizione agli elenchi nominativi non dĂ  automaticamente diritto al lavoratore di ricevere l’indennitĂ  di disoccupazione.

Per accedere alla disoccupazione agricola, infatti, dovrĂ  essere appurato che nell’anno in questione l’attivitĂ  di lavoro con partita IVA non è risultata prevalente rispetto a quella agricola dipendente. INPS dovrĂ  dunque acquisire il numero di giornate di lavoro autonomo svolto per determinare la prevalenza di attivitĂ  (dipendente o autonoma) nell’anno in questione e individuare le giornate non indennizzabili ai fini del diritto all’indennitĂ  di disoccupazione agricola.

A questo riguardo, con il messaggio 12576/2012 INPS ha chiarito che per verificare la sussistenza o meno al diritto della prestazione verrĂ  effettuato un incrocio con il codice fiscale dei richiedenti e il data base dei titolari di partita IVA. Coloro che risultano titolari di partita IVA verranno poi incrociati con gli archivi delle gestioni autonome.

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