HomeLavoro & DirittiPatente a Crediti esclusa per "Mere Forniture": cosa significa?

Patente a Crediti esclusa per “Mere Forniture”: cosa significa?

Parte il 1° ottobre 2024 l’obbligo di Patente a Crediti per tutte le aziende e gli autonomi che lavorano nei cantieri. Il nuovo sistema ha l’obiettivo di alzare il livello di sicurezza all’interno dei cantieri edili, coinvolgendo tutte le imprese che vi operano come edili, impiantisti, fabbri, elettricisti, ecc.

Per il primo mese e solo fino al 31 ottobre 2024, è possibile continuare ad operare nei Cantieri inviando un Modulo predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro via PEC.

Escluse le “Mere Forniture”: quali sono?

Ai sensi del nuovo art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 sono esclusi dall’obbligo coloro che, aziende e lavoratori autonomi, “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Mentre è chiaro cosa si intende per prestazioni di natura intellettuale, anche l’INL ha chiarito che si tratta delle attività prestate da architetti, geometri, ecc. Numerosi dubbi sorgono con riguardo alle mere forniture. Sono numerose le attività svolte nei cantieri che si configurano come mera fornitura di beni e servizi.

Un primo aiuto interpretativo in tale senso lo ha fornito ANCE, l’associazione dei costruttori edili industriali, che in webinar del 24 settembre ha ricordato come la questione sia già stata affrontata dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato a proposito della redazione dei POS, piano operativo di sicurezza.

La differenza va operata tra la fornitura a piè d’opera e fornitura con posa in opera. Il caso classico è quello della fornitura di calcestruzzo da parte di una ditta fornitrice esterna. Ma anche il caso di un serramentista che fornisce gli infissi, che potrebbero essere installati dallo stesso fornitore oppure dalla ditta esecutrice dei lavori.

Mera fornitura senza posa in opera

Si ricade nella mera fornitura di calcestruzzo che non comporta la redazione del POS, ha precisato l’INL:

“ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna”.

Fornitura con posa in opera

L’attività di posa in opera richiede un intervento del lavoratore della ditta esecutrice, una partecipazione che si esplica in una serie di attività individuate dall’Ispettorato:

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte”.

La discriminante dunque sta nella partecipazione alla posa in opera della fornitura. Una tale attività dunque non rientra nella mera fornitura rientrando quindi nell’obbligo di possedere la Patente a Crediti.

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