I periodi di copertura della “cassa integrazione” per i dipendenti degli artigiani passano da 9 a 14 settimane e dal 1° settembre si aggiungono di ulteriori 4. Lo ha deciso il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato – FSBA con una delibera del 25 maggio che conferma l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale con la causale “Covid-19”.
A beneficiare delle ulteriori settimane saranno i dipendenti delle aziende dell’artigianato che già hanno attivato le procedure per la richiesta dell’Assegno ordinario dei propri dipendenti e abbiano interamente fruito delle 9 settimane previste dal DL Cura Italia.
Le 14 settimane complessive di Assegno ordinario dovranno essere fruite entro il 31 agosto 2020. A prevederlo è il DL Rilancio, il provvedimento legislativo che ha ampliato la misura di sostegno al reddito.
Sulla rendicontazione delle assenze la delibera del Fondo Artigiani prevede che, nell’ambito delle 14 settimane, questa è:
- “70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana”;
- “84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana”.
Le ulteriori 4 settimane, che si aggiungono alle 14, fino ad arrivare a 18 settimane di Assegno ordinario potranno essere fruite solo dal 1° settembre (lo prevede “tassativamente” il DL Rilancio) – dovranno essere rendicontate:
- “a 90 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana”
- “a 108 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana”.