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Covid19, quando il datore di lavoro non può imporre le ferie: una recente pronuncia di Tribunale

Ad esaminare la questione è stata una recentissima pronuncia giurisprudenziale seguita a una vertenza sorta nei primissimi giorni del lockdown dell’Emergenza Covid-19.

Si tratta dell‘ordinanza del Tribunale di Grosseto del 23 aprile 2020, nata dall’istanza di ricorso di un lavoratore che si era visto negare il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nella modalità “lavoro agile” (cd. smart working).

Nella fattispecie il lavoratore, al termine della consumazione delle ferie, chiedeva al datore di lavoro di poter usufruire dello smart working poiché affetto da patologia polmonare che determinava anche una invalidità civile. In questo caso il lavoratore aveva anche installato un impianto wi-fi presso la propria abitazione per favorire lo svolgimento del lavoro agile, da effettuarsi con strumentazioni informatiche.

La domanda di adibizione al lavoro agile era avanzata dopo che il lavoratore – su indicazione del datore di lavoro – aveva già consumato le ferie.

In questo caso il giudice ha ritenuto di dover accogliere la richiesta del lavoratore ricorrente per tutelare la sua salute in ragione dei rischi connessi al diffondersi del virus nel luogo di lavoro e nel tragitto per raggiungerlo, stante la compatibilità della prestazione nella modalità “lavoro agile” (la mansione è: addetto al servizio di assistenza legale e contenzioso)

Si ritiene di dover evidenziare che nell’Ordinanza del Tribunale di Grosseto in particolare è stata affermata – in questa situazione di Emergenza – la prevalenza del lavoro agile rispetto alla messa in ferie unilateralmente decisa dal datore di lavoro (in questo caso ferie maturate ma anche anticipate, vale a dire da computarsi su un monte ferie non ancora maturato).

Nella pronuncia si legge infatti: «la promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro vi abbia fatto ricorso».

Viene infine ribadito il principio costituzionalmente tutelato secondo cui “le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa“.

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