Il D.L. Rilancio ha confermato le deroghe al D.L. Dignità relative ai prolungamenti dei contratti a tempo determinato.
Pertanto questi contratti, anche nella modalità “in somministrazione”, potranno essere rinnovati o prorogati fino al 30 agosto 2020 (da intendersi quale data di cessazione del rapporto), anche in assenza delle causali tassative introdotte a partire dal D.L. 87/2018. A chiarirlo è anche la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 160 del 3 giugno 2020.
MA PER QUALI RAPPORTI DI LAVORO AVRA’ EFFETTO QUESTA MISURA?
La legge su questo punto è chiara: i rapporti di lavoro a termine in corso alla data del 23 febbraio 2020.
QUALI SONO I RAPPORTI DI LAVORO CHE RESTANO FUORI?
Salvo modifiche nella fase di conversione in legge, sono dunque esclusi i contratti a termine avviati per la prima volta a partire dal 24 febbraio 2020.
Devono inoltre ritenersi esclusi i contratti a termine scaduti fino al giorno prima, il 22 febbraio 2020, anche se rinnovati a partire dai giorni successivi al 23 febbraio 2020. Ciò in ragione del fatto che in tal ultima data il contratto non era in nessun modo “in essere”.