Il Bonus Bebé da 80 a 160 euro mensili, a seconda del reddito ai fini ISEE (clicca qui per i requisiti), erogato dall’INPS e destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, deve essere riconosciuto anche a chi non ha il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Urbino Andrea Piersantelli dando ragione ad una donna albanese, non provvista di permesso di soggiorno di lungo periodo, che si era vista negare dall’INPS il diritto all’Assegno di natalità.
Per il Giudice del Lavoro il rifiuto dell’INPS costituisce una discriminazione nei confronti della lavoratrice straniera ponendola in una posizione di ingiustificato svantaggio rispetto al cittadino italiano. Per questo, il giudice marchigiano ha ordinato all’Inps “di cessare la condotta discriminatoria e di pagare alla ricorrente il bonus bebè”.
Il Tribunale di Urbino nelle motivazione dell’emessa ordinanza ha confermato quanto già stabilito in precedenti pronunciamenti anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e cioè che non si può negare il beneficio agli stranieri sprovvisti di un permesso di soggiorno di lungo periodo perché ciò contrasta con le disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità in modo continuativo.
Essendo di una norma sovranazionale non ha bisogno di essere recepita e si colloca per gerarchia delle fonti normative al di sopra della legislazione nazionale imponendo la disapplicazione in caso contrario.