Il Decreto legge che ha introdotto la possibilità di optare tra lo smart working e il congedo straordinario per i lavoratori genitori dipendenti con figli under 14 che vengono posti in quarantena “a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 settembre ed è in vigore dal 9 settembre.
A tal proposito sono finalmente giunti i chiarimenti Inps, mediante la circolare 115/2020, che chiarisce che il congedo straordinario potrà essere fruito per tutta la durata del periodo di isolamento se questo è superiore a 14 giorni per disposizione dell’autorià sanitaria.
Inoltre, può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno.
Come già riportato da Tuttolavoro24.it, il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio. Ed inoltre, la circolare Inps precisa che restano esclusi i lavoratori autonomi e anche gli iscritti alla gestione separata. “Nel caso di affidamento o di collocamento del minore – si legge nella circolare – , la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo”, quindi spetta anche al genitore non convivente che dovesse avere l’affido o il collocamento del minore presso una determinata abitazione. Su questo è possibile che l’Inps richieda documentazione aggiuntiva all’atto della domanda o successivamente.
Manuel Baldi