“Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità”, a comunicarlo è l’Inps con un comunicato stampa uscito poco fa.
L’aumento scatterà dalla “prossima rata di novembre 2020” precisa l’Istituto. Si tratta dell’incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione” di lire, più la rivalutazione), beneficio riconosciuto dalla legge n. 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e poi del Decreto agosto (convertito definitivamente in Legge ieri), è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
AUMENTO PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE: A CHI SPETTA
La maggiorazione spetta in favore dei soggetti titolari di:
- pensione per invalidità civile totale 100%,
- pensione per i sordi,
- pensione per i ciechi civili assoluti
- titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
AUMENTO PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE: DOMANDA NON NECESSARIA
L’inps ricorda che per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti quindi non dovranno presentare nessuna domanda.
AUMENTO PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE: DOMANDA NECESSARIA
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i CAF. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
AUMENTO PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE: REQUISITI DI REDDITO
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a euro 8.469,63 (che sale a euro 14.447,42, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
LEGGI ANCHE:
Aumento pensione di invalidità: prorogata domanda INPS [UFFICIALE]
Invalidità civile, INPS: ecco da quando decorre l’aumento pensionistico [UFFICIALE]