I datori di lavoro che hanno già fatto domanda di cassa integrazione, o cig in deroga o assegno ordinario con causale Covid19 per le settimane che vanno da dal 13 luglio al 31 dicembre “potranno integrare le domande già correttamente inviate includendovi anche i lavoratori occupati al 9 novembre 2020, in precedenza esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Agosto (Dl n. 104/2020), che ancorava l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020”.
Lo si legge sul Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore che mette in luce i contenuti della circolare Inps n. 139/2020 del 7 dicembre che risolve definitivamente, per via amministrativa e senza un intervento di legge, il vuoto di tutela verso i lavoratori assunti dopo il 13 luglio che si era determinato a causa di mancate precisazioni legislative.
“Per chi, invece, – continua il Quotidiano – con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda d’integrazione salariale, la possibilità di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è circoscritta ai soli periodi di novembre e dicembre 2020, i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti”. Il termine di presentazione, come chiarito dal Messaggio Inps n. 4484 è fissato infatti al 31 dicembre 2020.