Bonus asilo nido anche per i lavoratori con permesso di soggiorno breve.
Lo ha stabilito un’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre scorso, il cui orientamento è stato ripreso dall’Inps che, col Messaggio n. 4768 ha, quindi, esteso il diritto al Bonus anche ai lavoratori immigrati finora esclusi.
BONUS ASILO NIDO NELLA LEGGE DI BILANCIO: REQUISITI
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito per i genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, il diritto a chiedere all’Inps il rimborso delle rette per il pagamento degli asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto domiciliari in favore di bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Si tratta – per il 2020 – di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE.
Per accedere al Bonus il genitore richiedente deve essere in possesso, tra l’altro, del requisito della cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
La circolare dell’Istituto n. 27 del 2020, nel confermare il predetto requisito, stabilisce, in via ulteriore, alcune eccezioni, unicamente per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria.
BONUS ASILO NIDO: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
L’ordinanza del Tribunale di Milano ha ribaltato la situazione dichiarando l’illegittimità della norma di legge perchè discriminatoria nei confronti dei soggiornanti di breve periodo:
“tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”.
BONUS ASILO NIDO: LA DECISIONE DELL’INPS
A seguito dell’ordinanza l’Inps ha ritenuto dover ravvisare l’esigenza di dare immediata attuazione all’ordinanza in questione, per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, “a prescindere dalla tipologia di permesso”, precisa Inps.
BONUS ASILO NIDO: NUOVA DOMANDA
Per quanto concerne le domande rigettate per assenza di questi requisiti e arrivate nel corso del 2020, l’Inps fa sapere che ”le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato”.
Quindi spetterà a coloro che hanno fatto domanda (e a cui era stata rigettata) richiedere di essere ammessi al Bonus.
Ma c’è una cosa importante che questi cittadini devono sapere: l’Inps fa sapere che erogherà il Bonus “con riserva di ripetizione delle somme erogate”. In altri termini l’Istituto potrebbe chiedere la restituzione delle somme erogate poichè sulla vicenda pende ancora il giudizio ”della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Istituto ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano”.