Alla notizia di ieri della sentenza del TAR Lazio che si è pronunciato sulla obbligatorietà del versamento al Fondo Artigiani – FSBA per le aziende artigiane che intendono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (cd. Assegno ordinario) per i propri dipendenti, dà risalto anche Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore.
Secondo la sentenza del tribunale amministrativo, la Delibera di FSBA del 2 marzo 2020 con cui si richiedeva “l’iscrizione all’Ente bilaterale artigianato, e la conseguente iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba) per usufruire dei benefici previsti dal Dl n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia)” si legge sul quotidiano lavoristico “può ritenersi legittima solo «ove interpretata nel senso di mero adempimento di carttere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze»”.
In altre parole FSBA non poteva chiedere l’iscrizione agli artigiani, doveva solo fare da “ponte” tra le risorse pubbliche stanziate per gli ammortizzatori sociali e i lavoratori artigiani, erogando a questi l’assegno ordinario. Quindi la Delibera FSBA è solo parzialmente legittima.
D’altronde, prosegue Quotidiano Lavoro, la questione era stata affrontata e risolta dall’Inps con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020:
“l’Istituto, scrivono i giudici, «avrebbe chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19»”.
Dunque è questo l’orientamento amministrativo a cui occorre far riferimento: l’assegno ordinario con “causale covid19” va erogato anche ai lavoratori dipendenti di aziende artigiane che non versino a FSBA.
L’applicazione di tale orientamento ha come conseguenza che dal 1° gennaio 2021 questi artigiani non iscritti non dovranno versare la contribuzione rateizzata di 36 mensilità pregresse (questo prevede il “piano di rientro” di FSBA per gli artigiani non iscritti).
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