Ai compensi variabili dei lavoratori impatriati si applica la tassazione ordinaria se relativi ai redditi riferiti ad anni precedenti a quello di ingresso in Italia e, applicando il principio di cassa, ai redditi spettanti per l’ultimo anno di godimento dell’incentivo, ma erogati in successivi periodi d’imposta. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/2020. Tuttavia, alcune questioni restano aperte. Se possono essere condivise le conclusioni delle Entrate nei casi in cui il bonus remuneri un’attività svolta all’estero, maggiori dubbi potrebbero sussistere allorquando l’attività compensata con l’emolumento variabile sia anche di fonte italiana.
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Fonte: ipsoa.it