La Consulta, con la sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela reintegratoria attenuata. Secondo la Corte Costituzionale il carattere facoltativo della reintegrazione rivelerebbe una disarmonia interna nel sistema delle tutele e violerebbe il principio di eguaglianza. Inoltre, così formulata, la norma prevederebbe un potere discrezionale al Giudice non chiarendo i “criteri applicativi” idonei a circoscrivere la discrezionalità giudiziale. Argomentazioni tutte condivisibili?
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Fonte: ipsoa.it