Partono i controlli sui contributi a fondo perduto erogati da ultimo dal Decreto Sostegni. A renderlo noto è l’Agenzia delle entrate, soggetto incaricato di erogare il ‘fondo perduto’ e allo stesso tempi di effettuare i controlli tra le attività coinvolte nel beneficio.
”L’attività di controllo – precisa l’A.d.e. – sarà indirizzata nei confronti dei soggetti ad elevata pericolosità fiscale, quali ad esempio quelli che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo di falsi crediti d’imposta o l’indebita fruizione di altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, ecc.)”.
Che tipo di controllo fa l’Agenzia delle entrate? Essa procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Ma non è tutto. Se il contributo è in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero, irrogando la sanzione da 100 al 200% del contributo stesso. Per tale sanzione, peraltro, è esclusa la definizione agevolata con le riduzioni ordinariamente previste.
Ma i problemi non finiscono qui. Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di indebita percezione anche del contributo ‘sostegni’, si applica l’articolo 316-ter del codice penale. La disposizione prevede alternativamente la reclusione da sei mesi a tre anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4mila euro.
La restituzione dell’eventuale indebito deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020.
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