In considerazione di alcune criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria di imprese e autonomi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 5 del 14 maggio 2021 con cui fornisce ulteriori chiarimenti per la fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni e da altri provvedimenti.
Il primo importante chiarimento – che poteva apparire scontato ma evidentemente scontato non era – riguarda i contributi a fondo perduto erogati nel corso del 2020, come per esempio quelli previsti dai Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”: questi contributi ricevuti da imprese e partite Iva – chiarisce l’AdE – non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi.
Lo stesso vale anche per coloro che operano in regime forfettario e nella contabilità semplificata, spiega l’Amministrazione tributaria.
Devono ritenersi escluse dai parametri di calcolo anche altri bonus e agevolazioni introdotte nei mesi della pandemia come:
- il bonus affitto;
- crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione;
- l’indennità di maternità.
Inoltre l’Agenzia spiega che i contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.
Per leggere integralmente la circolare dell’Agenzia delle Entrate clicca qui.
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