Con sentenza 11430/2021 della Corte di Cassazione cambiano ‘le coordinate’ per i lavoratori autonomi con rapporto co.co.co., collaborazione coordinata e coordinutiva.
Il terzo grado di giudizio ha infatti stabilito un principio innovativo per i rapporti di lavoro caratterizzati dalla ‘dipendenza economica’ – ed in controtendenza rispetto agli interventi normativi degli ultimi anni volti a riconoscere sembre maggiori tutele a questi lavoratori – secondo cui il lavoratore resta responsabile per i contributi non versati all’Inps da parte del committente.
Conseguentemente il collaboratore non ha diritto agli ammortizzatori sociali, alla Dis-Coll nel caso dei collaboratori, nel caso in cui la sua posizione assicurativa Inps risulti irregolare nei registri dell’ente previdenziale. Lo stesso vale per i contributi ai fini pensionistici. Ma deve saldare i contributi di tasca propria e solo successivamente può rivalersi con un’azione di risarcimento sul committente.
Si tratta, come detto di un orientamente destinato a far discutere perchè indebolisce di fatto la già fragile posizione del collaboratore che non potrà neanche avvalersi di uno dei capisaldi che è alla base del diritto del lavoro: il mancato pagamento dei contributi non fa perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni. Il codice civile infatti prevede che è il datore di lavoro ad essere responsabile del versamento del contributo.
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