HomeEvidenzaBonus collaboratori sportivi 2021, pagamenti partiti: i dettagli

Bonus collaboratori sportivi 2021, pagamenti partiti: i dettagli [UFFICIALE]

Tra le varie misure di sostegno economico approvate con il decreto Sostegni bis ritroviamo nuovamente il bonus per i collaboratori sportivi, che in questi giorni è stato oggetto di molte critiche visti i ritardi nei pagamenti, previsti inizialmente per il 16 giugno. Sembra però che l’attesa sia finita, questo infatti è quello che lascia intendere la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, quando afferma che il Governo sta erogando nei confronti di Sport e Salute le risorse necessarie ad effettuare i pagamenti. La stessa associazione afferma di aver già inviato alcuni pagamenti e che presto saranno erogate le indennità a tutti i beneficiari.

Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus.

Bonus collaboratori sportivi 2021: requisiti

Possono richiedere ed ottenere il bonus per le mensilità di aprile e maggio 2021 tutti i collaboratori sportivi che dimostrano di aver cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa del covid-19 che collaborano o collaboravano con i seguenti enti:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali;
  • le discipline sportive associate,
  • gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Bonus collaboratori sportivi: incompatibilità

È bene ricordare che il bonus collaboratori sportivi 2021 è incompatibile con altre misure di sostegno economico, nello specifico con:

  • bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
  • reddito di cittadinanza;
  • reddito di emergenza;
  • redditi da lavoro autonomo;
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • pensioni di ogni genere, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • prestazioni di cassa integrazione Covid.

Bonus collaboratori sportivi 2021: importi

A differenza di altri bonus, quello sportivo non prevede l’erogazione di un importo fisso mensile, ma tiene conto del reddito del beneficiario durante l’anno 2019. Basandosi su questo aspetto, il decreto Sostegni bis ha individuato l’ammontare delle indennità come segue:

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

Bonus collaboratori sportivi 2021: pagamento automatico

Ad erogare il bonus collaboratori sportivi è l’ente Sport e Salute che proprio in questi giorni sta ricevendo i fondi dal governo e ha già iniziato ad erogare qualche aiuto. È bene ricordare che chi ha già usufruito di questo bonus del 2020 non dovrà presentare una nuova richiesta in quanto l’importo verrà erogato da Sport e Salute automaticamente se i beneficiari hanno confermato entro il 4 giugno via email la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “decreto sostegni bis”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.  

Un comunicato datato 1 luglio 2021 di Sport e Salute ha chiarito che i bonifici sono partiti e che sono in arrivo sui conti correnti dei lavoratori:

“Sport e Salute SpA ha pagato tra ieri e oggi il bonus ai collaboratori sportivi per il periodo aprile-maggio. Come è sempre accaduto dalla prima erogazione (marzo 2020) la Società ha effettuato i bonifici nelle 24 ore dal momento in cui sono arrivate le risorse del Ministero dell’Economia.

Sono stati pagati, anche attraverso le verifiche con l’Agenzia delle Entrate, 137.071 collaboratori sportivi per un totale di 156.744.800 euro”.

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