Il recente contratto collettivo nazionale introduce una nuova norma in caso di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
ART. 25) CONTRAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO
1) Le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino il rischio di esuberi occupazionali, sia utile un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
2) Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di ammortizzatori sociali, le parti presteranno la dovuta attenzione a strumenti ulteriori previsti dalla normativa al fine di favorire la staffetta generazionale anche attraverso il contratto di espansione e il ricorso al fondo nuove competenze per tutelare e implementare le competenze per gli occupati.
3) In casi di necessità di sospensione dell’attività lavorativa, previo un esame con la Rappresentanza sindacale unitaria potrà essere utilizzato, anche in modo collettivo, quanto accantonato in conto ore oltre le giornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione nell’anno corrente.
PRIMA DI LICENZIARE SI UTILIZZINO TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A DISPOSIZIONE
IL LAVORO NON SI TOCCA
30 luglio 2021
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Fonte: fiom-cgil.it