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Green pass bar e ristoranti, ‘nodo controlli’ ancora irrisolto: vietato raccogliere dati dei clienti

E’ ancora da sciogliere il nodo dei controlli sul Green pass dei clienti di bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, parchi a tema, ecc. dal 6 agosto. Alcuni giorni fa in una news di approfondimento abbiamo messo in luce come la questione si tutt’altro che di facile soluzione e che addirittura le aziende rischiano sanzioni fino a 10 milioni di euro in caso di violazione delle norme sulla tutela della privacy che coinvolga i propri dipendenti (clicca qui).

Sul delicato argomento dei controlli, e soprattutto chi può farli, torna il quotidiano Il Sole 24 Ore in edicola oggi:

ma chi controlla il certificato verde che viene rilasciato ai vaccinati (già 15 giorni dopo la prima dose), ai guariti dal Covid o a chi ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore? A stabilirlo è l’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno che innanzitutto elenca i ‘verificatori’: dai pubblici ufficiali al personale addetto ai controlli fino ai titolari dei locali in cui bisogna esibire il pass che possono delegare dei propri lavoratori «incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica»”.

E poi c’è il tema della strumentazione per effettuare questi controlli e il rischio di incrocio con i dati personali del cliente.

Il controllo – continua il quotidiano economico – “avverrà «mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile» resa disponibile dal Governo («Verifica C19») e scaricabile su tutti i telefoni «che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione». I verificatori devono in particolare inquadrare il Qr Code della certificazione verde che si può esibire in formato cartaceo o digitale. Lo stesso Dpcm (comma 4 articolo 13) prevede poi anche la possibilità, ma non l’obbligo di controllare l’identità del titolare del green pass che dimostra «a richiesta dei verificatori», la propria «identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità». Con una postilla importante: «l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma»”.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiargomento asi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].

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