HomeEvidenzaTrattamento integrativo (ex Bonus Renzi), perchè INPS non paga? Due ipotesi

Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi), perchè INPS non paga? Due ipotesi

Il trattamento integrativo o Bonus Irpef (ex Bonus Renzi maggiorato di 20 euro) spetta anche ai lavoratori che percepiscono i trattamenti di disoccupazione dall’Inps (NASpI, Disoccupazione agricola, ecc.).

Il Bonus spetta se il reddito complessivo del lavoratore non supera nell’anno 28.000 euro, è rapportato al numero dei giorni di lavoro effettuati e spetta per un importo di 1.200 euro per il 2021.

Se il reddito complessivo risulta superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro, in luogo del trattamento integrativo spetta un’ulteriore detrazione fiscale la cui misura decresce con l’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi qualora lo stesso raggiunga l’importo pari a 40.000 euro.

Il giorno in cui Inps paga è in genere il 23 del mese. Tuttavia è accaduto che sia nel mese di agosto che in quello di settembre molti lavoratori non hanno ricevuto il Bonus Irpef. In particolare sono molti i lavoratori agricoli che hanno percepito l’indennità speciale di disoccupazione agricola che a un certo punto non hanno più avuto l’accredito dall’Inps. Perchè?

Una spiegazione può essere trovata tra le indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha dato all’Inps circa l’erogazione del trattamento integrativo (che è una detrazione fiscale di tipo ‘bonus’) ai lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione speciale agricola e il ‘numero di giorni’ che danno diritto alle detrazioni, che a questo punto diventano cruciali.

L’Agenzia dice, di fatto, che per calcolare il numero di giorni per i quali si ha diritto a tutte le detrazioni (e quindi anche al trattamento integrativo), occorre tener conto dei giorni che hanno dato diritto all’indennità di disoccupazione agricola, anche se sono riferibili ad anni precedenti (ad esempio il 2020), purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile).

E la detrazione (quindi il trattamento integrativo) spetta limitatamente al numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito (i giorni in cui è rimasto disoccupato), dal quale computo sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo).

Pertanto se il lavoratore nel corso del 2021 ha già raggiunto il limite delle detrazioni d’imposta fruibili, “non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti” ma percepite sempre del 2021. Il principio è infatti che nel periodo d’imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale.

Inoltre, va ricordato che la detrazione è calcolata in ragione del periodo di lavoro che ha dato diritto al trattamento (NASPI, Disoccupazione agricola, ecc.). E’ vero che nel 2020 erano 600 euro (dal 1° luglio al 31 dicembre) e nel 2021 sono 1.200 (il riferimento è tutto l’anno) ma occorre riproporzionarlo in base alle giornate lavorate. La detrazione è infatti calcolata in ragione del periodo di lavoro che, qualora sia riferito all’intero anno solare, è sempre pari a 365 giorni. Mentre quello del 2020 (base annuale 600 euro) deve essere quindi determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati, fino ad un massimo di 181 giorni.

Pertanto, considerato che le variabili sono molteplici e per conoscere se l’attesa del versamento Inps può portare ad un esito positivo, è opportuno che il lavoratore prenda contatto con il proprio CAF (centro assistenza fiscale) di riferimento per capire se effettivamente ha ancora diritto alle detrazioni e quindi al trattamento integrativo.

In ogni caso se il lavoratore ne aveva diritto e non gli è stato riconosciuto l’importo può sempre acquisire la detrazione in sede di conguaglio nella Dichiarazione dei redditi.

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