Sembra dunque certo che questa normativa sarà applicata a tutti gli eventi (malattia, cassa integrazione, maternità) che si verificheranno dopo la sua entrata in vigore – 15 ottobre –, mentre non è ancora chiaro se sia valida nei casi in cui questi eventi siano già iniziati, quelli in corso.
Prendiamo l’esempio di una lavoratrice entrata in maternità prima del 15 ottobre. Se si legge quello che prevede
L’art.1 comma 6 del Dl 127/2021, la normativa che stabilisce che i lavoratori devono possedere la certificazione verde per entrare nei luoghi di lavoro prevede nello specifico::
“Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e’ considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati“.
Molti lavoratori si sono rivolti alla nostra testata segnalando che le aziende avrebbero fatto presente ai lavoratori dipendenti che senza Green pass (senza vaccino o tampone negativo o guarigione da Covid) non si ha diritto alla cassa integrazione relativa ai mesi precedenti. Perchè siamo nel caso di lavoratori il cui rapporto di lavoro è già sospeso, o meglio era sospeso alla data di entrata in vigore dell’obbligo di Green pass (15 ottobre).
E’ risaputo che la cassa integrazione è pagata dall’Inps – attraverso i proprio fondi – o dai fondi bilaterali alternativi come FSBA (lavoratori artigiani) o Formatemp (lavoratori in somministrazione). In alcuni casi è pagata dal datore di lavoro ma perchè egli si sostituisce solo temporaneamente al fondo di categoria (ad esempio quando anticipa): successivamente gli verrà restituito – a conguaglio – l’importo versato al dipendente a titolo di cassa integrazione o assegno ordinario.
La cassa integrazione, secondo quanto previsto dalla legge, interviene per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti quando il rapporto è sospeso. E durante questo periodo sono sospesi gli obblighi per entrambe le parti del rapporto di lavoro: per il lavoratore è sospeso l’obbligo di prestare l’attività lavorativa, per l’azienda è sospeso l’obbligo di retribuire i lavoratori.
Con la sospensione del rapporto il lavoratore non ha alcun obbligo di recarsi sul luogo di lavoro, quindi è in atto una condizione per cui non vi è neppure il presupposto giuridico per la richiesta dell’esibizione del Green pass. Ecco perchè la notizia secondo cui il lavoratore non ha diritto alla cassa integrazione se non ha il Green pass, in questo caso, è a tutti gli effetti una bufala.
Diversa è la situazione, invece, per chi dovesse essere collocato in cassa integrazione successivamente al 15 ottobre. E’ evidente che qui il caso è diverso perchè il lavoratore doveva comunque essere in possesso del Green pass alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Per cui il problema che si pone è diverso: se non ha il Green pass ed è assente ingiustificato – come dice il decreto – l’azienda non può far richiesta di intervento di integrazione salariale per quel lavoratori, questo perchè l’istituto viene in soccorso del datore per i casi di mancanza di lavoro e così finirebbe per divenire una forma ‘anomala’ di sostegno al reddito per coloro che non intendono ottenere il Green pass.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].
Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.