In questi ultimi giorni si è parlato molto dell’aggiornamento delle graduatorie scolastiche per supplenze brevi e annuali per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024. Molti insegnanti che hanno aggiornato le graduatorie o che si sono inseriti per la prima volta si sono domandati se un’eventuale chiamata come supplente potrebbe causare la perdita del reddito di cittadinanza.
Vediamolo insieme.
Reddito di cittadinanza e supplenze: decade il sussidio?
Innanzitutto, specifichiamo subito che non esiste una risposta valida per tutti, dipende infatti da diversi fattori, quali ad esempio le entrate del nucleo familiare, la durata della supplenza e la retribuzione che ne deriva da quest’ultima. Ricordiamo, infatti, che il reddito di cittadinanza è compatibile con altre forme di reddito da lavoro: ciò significa che se un beneficiario del reddito trova lavoro, potrà comunque continuare a percepire il sussidio. Questo, però, a patto che vengano rispettate determinate condizioni, ovvero che non si superi la soglia di ISEE prevista per avere diritto al reddito di cittadinanza. Si tratta di 6.000 euro moltiplicato per la scala di equivalenza – 1 per il richiedente, 0.4 per i maggiorenni e 0.2 per i minorenni – o 9.360 euro se la famiglia vive in affitto.
Reddito di cittadinanza e supplenze: quando sono compatibili
Ecco dunque che un insegnante che accetta una supplenza breve o annuale da GI (Graduatorie di Istituto) o GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) andrà incontro a due situazioni:
- la supplenza accettata prevede una retribuzione tale per cui la soglia minima ISEE viene superata: il reddito di cittadinanza decade;
- la supplenza accettata prevede una retribuzione tale per cui si è ancora al di sotto della soglia minima ISEE: il reddito di cittadinanza si mantiene e ad esso si affianca il reddito derivante dalla supplenza.
Reddito di cittadinanza e supplenze: modello RdC-Com esteso
Tutti coloro che accettando una supplenza continuano a beneficiare del reddito di cittadinanza dovranno compilare il modulo RdC-Com esteso, che serve ad informare l’INPS del nuovo rapporto di lavoro assunto.
È sufficiente inoltrare il modulo all’INPS accedendo alla propria area riservata o rivolgendosi a Caf e Patronati. In caso di mancata comunicazione si va incontro alla revoca del sussidio.
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