Con la fine del mese di giungno e l’inizio di luglio molti docenti sono in attesa di conoscere la loro collocazione nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto (GI) con il relativo punteggio (clicca qui). Tuttavia, c’è anche chi si chiede cosa succede se non viene accettata o se viene abbandonata una convocazione per la supplenza.
Sappiamo che questo comporta inevitabilmente delle sanzioni, che sono state inasprite rispetto al biennio precedente. A definire queste sanzioni è la recente ordinanza ministeriale n.112 del 6 maggio 2022, in particolare l’articolo 14, che spiega nel dettaglio le diverse situazioni.
Innanzitutto, va chiarito che le sanzioni si applicano nei seguenti casi, validi sia per GPS che per GI:
Nei primi due casi sopra elencati, ovvero la rinuncia o la mancata presa di servizio dopo l’accettazione, si incorre nella perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 o al 30/06, sia nelle GPS ma anche, in caso di esaurimento o incapienza, nelle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento.
Insomma una penalità non indifferente. Ciò significa che se un docente rinuncia o non prende servizio dopo averlo accettato verrà “eliminato” dalla graduatoria di tutte le classi di concorso e da tutti i gradi di istruzione per quell’anno.
In caso di abbandono del servizio (terzo caso) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 o al 30/06, sia nelle GPS ma anche, in caso di esaurimento o incapienza, nelle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In questo caso, dunque, le sanzioni sono più aspre perché il docente perderà la possibilità di insegnare anche in una tipologia di posto – posto comune e sostegno – diverso da quello che abbandona, non solo per l’anno scolastico di riferimento, ma per tutto il biennio in cui sono valide le graduatorie, quindi 2024 compreso.
Per quanto riguarda le graduatorie di istituto, ricordiamo che al momento di un nuovo inserimento e/o aggiornamento delle GPS su Istanze Online, è stato chiesto ai docenti di inserire 20 preferenze per appunto le graduatorie di istituto. Queste servono a concedere supplenze brevi o, in caso di esaurimento delle GPS, supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.
Le sanzioni di seguito spiegate si applicano solo per la scuola interessata.
In questo caso le cose cambiano a seconda che sia una rinuncia su posto comune o su sostegno:
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
È tuttavia possibile rifiutare una chiamata da GI solamente in questi casi:
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