È del 15 luglio scorso la notizia dell’obbligatorietà della DID allegata alla domanda per il Reddito di Cittadinanza. In pratica, senza aver spuntato la casella che dichiari l’immediata disponibilità al lavoro da parte del richiedente e di tutta la sua famiglia, la richiesta per il sussidio sarà improcedibile: Inps lo ha comunicato con il messaggio n. 2820.
Ma il sussidio è ormai in vigore da marzo 2019, mentre questa novità risale a qualche giorno fa. Come deve comportarsi quindi chi percepisce RdC da prima del 15 luglio? La DID vale anche per chi ha presentato domanda di RdC prima del 15 luglio?
La risposta arriva direttamente via social da Inps, che a un utente che si trova nella situazione descritta sopra risponde così:
La risposta è affermativa. La DID deve essere presentata da tutti i nuclei familiari percettori, a prescindere dal momento in cui è stata inoltrata la domanda di RdC. La dichiarazione avrebbe quindi valore retroattivo.
Non solo: come anticipato prima, la DID vale per tutti i membri della famiglia percettrice e non solo per il singolo richiedente. Come specificato più volte anche da TuttoLavoro24.it, infatti, il titolare del sussidio è una persona sola ma il percettore è l’intero nucleo familiare.
Niente DID vuol dire niente Reddito di Cittadinanza e sappiamo che rimanere senza sussidio nel mese di luglio vuol dire niente Bonus 200 euro. Un errore che quindi può costare molto caro. Per tutte le altre informazioni sul RdC vi invitiamo a consultare gratuitamente la nostra GUIDA dedicata.
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