Sono stati pubblicati da diverse province italiane i primi interpelli che autorizzano l’invio della MAD, ovvero la domanda di Messa A Disposizione, che segue l’esaurimento delle GAE, GPS e GI.
Sappiamo che per le supplenze da GAE, GPS e GI sono sottoposte a diversi vincoli e sanzioni e ora che è possibile inviare le MAD ci si chiede se le stesse disposizioni si applicano anche queste ultime.
Secondo la circolare delle supplenze, la nota 28597 del 29 luglio 2022, la risposa è sì. Nello specifico, nella nota si legge che: “gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022”.
Di conseguenza, se un aspirante docente che assume un servizio con MAD e poi lo abbandona, o che rinuncia ad una chiamata sarà sottoposto alle medesime sanzioni dei docenti iscritti in graduatoria. Si tratta dell’impossibilità di essere chiamati per altre supplenze per l’anno scolastico in corso. In questo caso, diciamo per l’anno scolastico in corso e non per il biennio di validità delle graduatorie in quanto il docente che presenta MAD non è iscritto in nessuna graduatoria.