HomeEvidenzaFondo Perduto Agenzia delle Entrate novembre 2022: domanda in pochi giorni

Fondo Perduto Agenzia delle Entrate novembre 2022: domanda in pochi giorni [UFFICIALE]

Fondo Perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate, al via le domande dal 7 novembre. L’annuncio arriva direttamente dall’Amministrazione tributaria via social.

Vediamo a chi spetta il nuovo contributo e entro quando fare domanda.

Fondo Perduto Agenzia delle Entrate novembre 2022: a chi spetta?

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato via social il nuovo Avviso per la presentazione delle domande per ottenere un nuovo contributo a Fondo perduto.

Da questo breve messaggio dell’AdE si apprende che le domande possono essere presentate dal 7 novembre e fino a lunedì 21 novembre 2022. Si tratta di un fondo perduto integrativo per le imprese appartenenti del settore Ho.re.ca.

Fondo Perduto Horeca novembre 2022: a chi spetta?

Il contributo a fondo perduto, cosiddetto contributo maggiorazione “Wedding, – dell’HO.RE.CA.), consiste nel riconoscimento di una somma di denaro a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto “Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.” (articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)”.

Per avere diritto al Fondo è necessario che le imprese svolgano come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO:

  • 56.10 ( Ristoranti e attività di ristorazione mobile),
  • 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi),
  • 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina).

Fondo Perduto Horeca novembre 2022: come fare domanda?

Per ottenere il contributo è necessario presentare un’integrazione all’istanza già presentata per il riconoscimento del Fondo perduto “Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.”.

L’integrazione deve contenere una dichiarazione sugli aiuti “de minimis” già fruiti (di seguito “Dichiarazione”).

La trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022 mediante procedura web.

La Dichiarazione deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che intende beneficiare del contributo;
  • nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende beneficiare del contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione;
  • l’attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e di svolgere come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

Fondo Perduto Horeca novembre 2022: come si calcola?

Una volta inviate le Dichiarazioni riguardanti l’ammontare degli aiuti “de minimis” già percepiti, l’Agenzia delle entrate ripartirà i fondi stanziati tra i soggetti beneficiari del presente contributo con le modalità specificate dalla stessa Agenzia:

  • il 70% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
  • il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro e verrà aggiunta alla somma stabilita al punto precedente;
  • il restante 10% dell’assegnazione è ripartita, in egual misura, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro e si aggiungerà alle somme stabilite ai punti precedenti.
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