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ATA Supplenze 2022/2023, si può lasciare una supplenza breve per una al 30/06 o 31/08?

Continuano le convocazioni da terza fascia per il personale scolastico ATA. Questo è un buon segno, significa che in molte province si sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia e che c’è ancora bisogno di personale per coprire i posti vacanti.

Lo sappiamo, l’ideale sarebbe ricevere una convocazione fino a fine anno o ancora meglio fino al 31 agosto, ma si sa che pur di lavorare si accettano anche supplenze brevi.

Questo, tuttavia, porta gli ATA con supplenza breve a porsi una domanda: si può lasciare una supplenza breve se in un momento successivo dovessero chiamare per una supplenza più lunga? A livello generale, la risposta a questa domanda è: sì, si può.

Ci sono però dei divieti che è bene tenere a mente, visto che costituiscono anche una novità della circolare n.28597 del 29 luglio 2022.

ATA Supplenze 2022/2023: divieti

Secondo la circolare appena menzionata, i divieti sono due:

  1. non si può prendere una supplenza al 31/08 o al 30/06 per un altro profilo se già si ha questo tipo di contratto;
  2. non si può lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve (anche se di fatto di maggiore durata della prima).

ATA Supplenze 2022/2023: novità della circolare

I divieti di cui sopra trovano spiegazione nella circolare, in cui si legge che: “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”.

ATA Supplenze 2022/2023: quando è possibile

Ma allora cosa è possibile fare?

È possibile lasciare una supplenza breve per una al 31 agosto o al 30 giugno.

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