Camerieri e Stagionali, Mancia Tassata al 5% in questi 2 Casi

La tassazione al 5% sulle mance che i clienti riservano volontariamente ai camerieri riguarderà tutte le mance: sia quelle erogate tramite pagamento elettronico, sia quelle che non passano dal datore di lavoro.

A prevederlo è il DDL Bilancio approvato in Consiglio dei Ministri e in discussione alla Camera, come anticipato nei giorni scorsi da TuttoLavoro24.it. Il testo per così dire “bollinato” contiene infatti una piccola ma sostanziale modifica rispetto alla prima bozza in circolazione.

Mance Camerieri, quali tassa il Governo?

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori come mancia saranno soggette a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tale disposizione vale per i dipendenti del settore privato con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro.

La piccola differenza che compare nel testo bollinato e non presente invece nella prima bozza riguarda, per così dire, la suddivisione delle mance a fine serata. A volte può occuparsene il datore di lavoro, altre volte il cameriere di maggiore esperienza: nel DDL Bilancio non c’è alcuna differenza al riguardo.

A essere tassate, infatti, non saranno solo le somme acquisite per il tramite del datore di lavoro (come prevedeva la bozza), ma anche quelle che saranno riversate dai lavoratori stessi, in contanti si intende, sia quelle acquisite dai datori di lavoro per il tramite degli strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito o APP).