La reintroduzione dei voucher per le prestazioni occasionali dal 1° gennaio prossimo è una delle più importanti novità nella Legge di Bilancio 2023.
Ripristinati per regolarizzare le condizioni di molti lavoratori (anche se i sindacati temono che sia solo un modo per abbassare i livelli di tutela e determinare una fuga dal lavoro regolare), i voucher o buoni lavoro porteranno con se importanti novità nel mondo del lavoro occasionale.
Voucher lavoro occasionale 2023: come funziona
I voucher torneranno in auge (erano stati aboliti nel 2017) nei settori dell’agricoltura, dei servizi alla persona, del lavoro domestico e nel comparto HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-café” o catering).
Potranno essere utilizzabili per un importo complessivamente non superiore a 10 mila euro di reddito. Inoltre, sarà vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di:
- datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da pensionati, disoccupati, percettori RdC e studenti under 25, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Voucher lavoro occasionale: cosa prevedono per il lavoratore
Tramite la remunerazione in voucher, il prestatore ha diritto:
- all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- al riposo giornaliero e settimanale;
- alle pause.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato: i giorni pagati in voucher, dunque, non verranno conteggiati nel calcolo dell’eventuale indennità di disoccupazione, NASpI o agricola.
Voucher in agricoltura 2023: le novità
Come anticipato sopra, il DDL Bilancio stabilisce che i voucher possano essere riservati alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale in base a specifici requisiti, quali:
- un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare;
- per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro (un voucher vale 9 euro).
Restano, infine, valide le disposizioni del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, per cui il compenso minimo del voucher è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.