Assenze da lavoro per ansia e depressione, sono indennizzabili da INAIL? Sul punto è intervenuta una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29611 dell’11 ottobre 2022 con cui ha stabilito che ai lavoratori dipendenti spetta l’indennità di malattia professionale anche nei casi di ansia e depressione sviluppati durante l’attività lavoratotiva.
Il Testo unico n. 1124/65 relativo alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilisce infatti che sono indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo.
Il caso esaminato dalla Corte è quello di lavoratore ‘vittima’ della depressione proprio a causa del suo lavoro con diritto a indennizzo da parte INAIL.
La prestazione sociale viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca il totale svolgimento del suo impiego – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, secondo le percentuali crescenti del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, del 75% della retribuzione media giornaliera a partire dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. E fatto salvo l’integrazione a carico del datore di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro fino ad raggiungere il 100% della retribuzione.
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.