Bonus 550 euro per i lavoratori part-time, coloro la cui domanda è stata respinta possono adesso presentare istanza di riesame: lo annuncia il messaggio INPS n. 1379 del 13 aprile scorso.
Una procedura che era particolarmente attesa visto che solo un quarto dei richiedenti ha visto accogliersi la domanda per il Bonus: su 64.800 domande presentate, infatti, quasi 50 mila sono state respinte. Per questo, si prospetta un boom di domande di riesame.
Vediamo nel dettaglio tutte le istruzioni su come presentare il riesame.
Bonus 550 euro part-time: come presentare riesame?
Innanzitutto, occorre specificare che il contributo spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Come anticipato sopra, l’importo riconosciuto è pari a 550 euro erogati una tantum.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
I richiedenti che non hanno superato i controlli (49.600, per l’esattezza) hanno adesso la possibilità di presentare domanda di riesame: il termine per farlo è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (13 aprile 2023) oppure dalla conoscenza della reiezione, se successiva. I 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio scadono, quindi, il 10 agosto 2023.
Nello specifico, l’utente può fare richiesta di riesame dal sito INPS, accedendo con le proprie credenziali e seguendo la procedura indicata in suddetto messaggio. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.