“Bonus prima casa under 36“, introdotta con il Decreto Sostegni Bis, prevede per i giovani con età inferiore a 36 anni, varie agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
I benefici si applicano per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, e consistono nell’esenzione per il pagamento delle imposte, tributi.
In questo articolo vi spieghiamo se tra i requisiti ammessi per accedere al beneficio è consentito avere un ISEE diverso da quello ordinario: l’ISEE corrente 2023.
Bonus prima casa under 36: i requisiti
Per beneficiare del “bonus prima casa under 36”, bisogna possedere questi requisiti:
- avere un età inferiore ai 36 anni: è necessario quindi, non aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- avere un ISEE valido non superiore a 40mila euro;
- acquistare un abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023;
- avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività;
Inoltre è necessario essere in possesso di altri requisiti:
- non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa” o in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Vantaggi con il “Bonus prima casa under 36“
I vantaggi per chi ha i requisiti per accedere al “bonus prima casa under 36”, consistono in una serie di esenzioni per il pagamento di imposte e tributi e riconoscimento di un credito d’imposta, in particolare:
- per gli acquisti non soggetti a IVA, la norma prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli acquisti soggetti a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
- l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in relazione agli atti indicati all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
“Bonus prima casa under 36″ soggetti a IVA, quando utilizzare il credito?
Per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso dei requisiti, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore (articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021).
Per l‘utilizzo del credito IVA, la norma non ha precisato i limiti temporali, pertanto il credito può essere fruito:
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato anche in compensazione tramite modelloF24 con il codice tributo “6928”.
Immobili ammessi al bonus prima casa
Gli immobili ammessi al beneficio prima casa sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Il bonus si applica non solo per l’acquisto dell’abitazione ma anche per le pertinenze dell’immobile agevolato: sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle seguenti categorie, che sono destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato:
- C/2;
- C/6;
- C/7.
“Bonus prima casa under 36″: anche con ISEE corrente?
Uno dei requisiti che bisogna avere per usufruire del beneficio agevolativo, è essere in possesso di un ISEE inferiore a 40.000 euro.
La norma ammette la possibilità per il beneficiario che possiede un ISEE ordinario valido, di dotarsi di un ISEE corrente 2023.
L’ISEE corrente viene richiesto quando la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare risulti variata in modo significativo, rispetto a quella nella DSU ordinaria.
Quindi i nuclei familiari che hanno richiesto l’ISEE 2023 e hanno riscontrato o possono riscontrare che il valore determinato da quest’ultimo sia più alto rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale attuale, possono ricorrere all’ISEE corrente 2023, e possono prendere come riferimento per accedere al “bonus prima casa under 36” il valore determinato da quest’ultimo.
Per informazioni dettagliate sull‘ISEE corrente 2023, clicca qui .