HomeEvidenzaReddito di Cittadinanza, con Invalidità 45-66% c’è la proroga

Reddito di Cittadinanza, con Invalidità 45-66% c’è la proroga

Reddito di Cittadinanza prorogato fino a dicembre 2023 per un’altra categoria di percettori. La riforma ha previsto la sospensione del RdC per tutte le famiglie composte da soli membri tra i 18 e i 59 anni occupabili (quindi non disabili e non presi in carico dai servizi sociali) una volta raggiunte le 7 mensilità fruite nel 2023.

Ma con una nota del 29 settembre 2023, il Ministero del Lavoro ha previsto la proroga del sussidio fino a dicembre anche per altre famiglie.

Reddito di Cittadinanza disabili: la novità

La novità riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza affetti da disabilità tra il 45 e il 66%. Se infatti coloro che hanno un disabilità almeno del 67% così rilevata ai fini ISEE manterranno RdC fino a dicembre 2023, come previsto dalla riforma, per i percettori con grado di disabilità inferiore al 67% il sussidio termina dopo aver fruito di 7 mensilità nel 2023.

Così era almeno fino a ora, quando il Ministero del Lavoro è intervenuto per modificare questa regola in accordo con la Direzione generale per le politiche attive e l’ANPAL. Nella nota del 29 settembre si legge:

In via interpretativa, si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.”

In pratica, i percettori RdC con disabilità tra attestata tra il 45 e il 66% potranno essere valutati dai servizi sociali così da mantenere eventualmente il sussidio fino a dicembre.

Per la proroga fino a fine anno occorre che nel corso dell’analisi preliminare (il primo colloquio del nucleo familiare percettore di RdC con gli assistenti sociali del Comune) emergano bisogni complessi, quindi non solo di tipo lavorativo e non risolvibili con una nuova occupazione. In pratica, dall’analisi preliminare deve venir fuori che il percettore con disabilità tra il 45 e il 66% non può essere immediatamente inserito in un percorso lavorativo.

I servizi sociali dovranno comunicare all’INPS l’avvenuta presa in carico entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -