Passaggio da Primaria a Secondaria: temporizzazione o ricostruzione di carriera?

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Passaggio da scuola primaria a scuola secondaria: temporizzazione o ricostruzione di carriera?

In caso di passaggio di ruolo da Scuola primaria a Scuola secondaria, la Scuola provvede all’emissione di un provvedimento di passaggio di ruolo che preveda:

  • il Criterio della temporizzazione all’atto del passaggio e immissione nel nuovo ruolo con determinazione della nuova anzianità di inquadramento nel nuovo ruolo ed eventuale assegno ad personam;
  • il Criterio della ricostruzione della carriera al momento della conferma in ruolo (che tenga conto tra i periodi utili ai fini della ricostruzione della carriera di tutti i periodi di ruolo e non di ruolo riconoscibili).

Spetta al docente decidere se optare per la temporizzazione o per la ricostruzione di carriera

Spetta alla persona interessata decidere: non sono ammesse successive doglianze o ripensamenti.

Il criterio che risulterà prevalente determinerà le anzianità utili ai fini dello sviluppo futuro della carriera.

Come viene gestito, nel Comparto Scuola, il passaggio da un profilo inferiore a uno superiore?

Può capitare, nell’ambito scolastico, che un collaboratore scolastico transiti nel ruolo di assistente, oppure oppure che un docente della scuola primaria chieda il passaggio a docente della scuola secondaria.

Nessuna differenza di stipendio per il passaggio da Scuola dell’Infanzia a Scuola Primaria

In merito alla mobilità nell’ambito del “corpo docente” occorre sottolineare che, in caso di passaggio di profilo tra il ruolo di docente della scuola dell’infanzia a quello della scuola primaria, l’anzianità nel precedente ruolo rimane la stessa nel nuovo profilo e tenuto conto delle stesse tabelle stipendiali tra i due profili, anche lo stipendio rimane il medesimo. 

Analoga situazione, seppur solo per l’anzianità di servizio, succede in caso di passaggio di profilo dal ruolo di docente di scuola secondaria di primo grado, a quello di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dello stipendio: le spettanze mensili saranno diverse, visto che le tabelle stipendiali dei due profili sono differenti.

Cos’è la “temporizzazione”?

Il principio della temporizzazione prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza. Detto questo, si segnala che la norma che disciplina la temporizzazione è l’art. 4 del DPR 399/1988, che prevede:

“Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato poi dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza e il relativo stipendio iniziale.”  

“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione dell’assegno ad personam per la differenza.”

“La differenza (come assegno ad personam) previa temporizzazione è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.”

“I benefici economici della temporizzazione non sono poi cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera.”

In altre parole, la temporizzazione può portare un beneficio immediato per il dipendente.

Nel medio periodo, tuttavia, non potendo contare sulla cumulabilità dei servizi, risulta più conveniente la ricostruzione di carriera.

Ecco i passaggi da effettuare per il passaggio dal profilo inferiore a quello superiore

In caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre:  

  1. determinare il “VALORE ECONOMICO” della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
  2. sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “STIPENDIO AD-PERSONAM”;
  3. effettuare l’inquadramento nel nuovo ruolo con l’anzianità corrispondente all’importo dello stipendio “ad-personam” e precisamente si attribuisce la “CLASSE STIPENDIALE” immediatamente inferiore allo stipendio “ad-personam”;
  4. la differenza tra lo stipendio “ad-personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore viene definito “ASSEGNO AD-PERSONAM”;
  5. l’assegno “ad-personam” – attraverso un calcolo matematico – viene trasformato poi in “ANZIANITA’ AGGIUNTIVA” sulla medesima classe stipendiale.

I calcoli vengono fatti dal SIDI

Le operazioni di calcolo, descritte nel precedente paragrafo, vengono gestite dal sistema informatico in dotazione alle segreterie scolastiche, ovvero il portale SIDI

Tra l’altro, è lo stesso “sistema SIDI” che attribuisce al dipendente il calcolo più favorevole tra la temporizzazione e il risultato della ricostruzione di carriera.

Il “sistema informatico SIDI”, restituisce – quindi conferma – quale istituto più favorevole per il dipendente, il risultato della temporizzazione – così come descritto e previsto dalla normativa -, salvo eventuale richiesta da parte dell’interessato, circa l’applicazione dell’istituto della ricostruzione di carriera e non della temporizzazione.