HomeEvidenzaNASpI con assenza ingiustificata: il Governo mette un freno

NASpI con assenza ingiustificata: il Governo mette un freno

L’indennità di disoccupazione NASpI non sarà più erogata ai lavoratori che strategicamente si assentano da lavoro per spingere il datore al recedere dal rapporto.

E’ la novità contenuta nel Disegno di Legge “Lavoro” approvato dal Consiglio dei Ministri, depositato alla Camera, che ha iniziato il suo iter lo scorso 6 novembre.

NASpI, stop con assenza ingiustificata

Il Governo punta a tagliare fuori dal beneficio erogato da Inps tutti coloro che nascondono le dimissioni con un’assenza ingiustificata, spingendo così il datore di lavoro a ricorre al licenziamento. Non senza aggravio di costi, considerato che il datore è anche tenuto a pagare a Inps il cd. ticket di licenziamento introdotto dalla legge Fornero del 2012.

E’ per questo che il problema è al centro delle richieste avanzate al Governo da parte del mondo delle Imprese. Che da anni lamentano un vuoto normativo che favorisce i comportamenti di chi, senza presentarsi al lavoro, ottiene il via libera alla NASpI.

Da qui l’iniziativa legislativa elaborata dai tecnici del Ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone. La proposta di norma “promette” di ristabilire l’equilibrio nei rapporti di forza: il lavoratore assente ingiustificato per più di 5 giorni (o diverso termine stabilito dal CCNL) è considerato dimissionario e non sarà necessario estinguere il rapporto di lavoro attraverso la procedura delle dimissioni telematiche.

Ecco cosa prevede la proposta di legge del Governo all’esame del Parlamento:

All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, dopo il comma 7, è
inserito il seguente comma:

«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto
collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale,
superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si
applica la disciplina di cui al presente articolo.».

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