HomeEvidenzaAssegno di Inclusione e minorenni: ecco quando non spetta

Assegno di Inclusione e minorenni: ecco quando non spetta

Assegno di inclusione, sono iniziate le domande a partire dal 18 dicembre 2023.

La nuova misura andrà ad integrare e supportare economicamente il reddito delle famiglie e pertanto di tutti quei nuclei che si trovano in uno stato di povertà e di difficoltà economica.

Al verificarsi di una specifica condizione la misura non spetta ai nuclei che hanno al loro interno soggetti minorenni, vediamo quale.

Assegno di inclusione: nuclei familiari con minorenni

Possono richiedere l’Assegno di inclusione i nuclei che hanno al loro interno:

  • soggetti minorenni (under 18);
  • disabili;
  • persone in situazione di svantaggio;
  • persone con età pari o superiore a 60 anni.

Il nucleo deve però soddisfare specifici requisiti: residenza, patrimoniali ed economici.

Quindi, al verificarsi di tutte le condizioni il beneficiario può presentare la domanda per accedere all’Assegno di inclusione, ma nel caso di nucleo con soggetto minorenne il beneficio non spetta al ricorrere di una condizione.

Caso di esclusione

L’assegno di inclusione non spetta al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo.

Come avviene il controllo sulla regolare frequenza della scuola dell’obbligo?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare riferimento alla norma, vale a dire all‘art.12 comma4, decreto legge n.123/2023.

La verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione è effettuata dal dirigente scolastico, quest’ultimo individua quelli che sono assenti per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di 3 mesi, senza un giustificato motivo.

Nel caso in cui l’alunno non riprende la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché si procede all’ammonizione del responsabile stesso invitandolo a rispettare la legge.

Chi è il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione?

Il responsabile è il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

In ogni caso la norma stabilisce che :”costituisce elusione dell’obbligo di istruzione, la mancata frequenza di ameno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi“.

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