NASpI, Bonus da restituire se l’attività imprenditoriale cessa

Naspi

Colui che ha ricevuto la NASpI come incentivo per aprire una propria attività successivamente chiusa non è sempre tenuto alla restituzione integrale dell’indennità.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2024. Al centro del caso un disoccupato fruitore di indennità di disoccupazione che ha usato la NASpI per aprire un bar, poi costretto a chiuderlo per via del Covid.

NASpI come incentivo all’autoimprenditorialità

La recente pandemia ha costretto molti imprenditori a cessare la propria attività commerciale. Tra loro c’era anche chi era riuscito ad aprire grazie all’anticipazione della NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata da INPS.

Nel caso specifico, l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata quale bonusincentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar).

Prima che terminasse il periodo per il quale l’indennità gli era stata concessa, il lavoratore aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il Covid. Successivamente, aveva trovato un lavoro subordinato a tempo indeterminato.

INPS gli aveva quindi richiesto indietro tutta la NASpI erogata in qualità di incentivo, alla luce dell’obbligo sancito dalla legge di restituire l’intera somma anticipata nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI.

Richiesta che il giudice ha però respinto e dichiarato illegittima. Vediamo perché.

Restituzione parziale in questi casi

Secondo il giudice della corte costituzionale, la richiesta di restituzione integrale della NASpI non può essere accolta ma anzi è da ritenersi illegittima perché viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro, sancito dagli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Nel caso in esame, infatti, l’attività imprenditoriale è cessata per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», non per colpa del percettore. La sospensione dell’attività non è imputabile al beneficiario, ma è dovuta appunto alle restrizioni per prevenire il contagio del Covid. 

Il beneficiario dovrà quindi restituire la NASpI ma solo per il periodo in cui l’ha fruita quando già lavorava come lavoratore subordinato.